Il 14 gennaio scorso la Corte Costituzionale ha pronunciato una ordinanza (la n. 18 del 2021) riguardo la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Bolzano, della disciplina dell’art. 262 del codice civile, primo comma che recita testualmente: «Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, il figlio naturale assume il cognome del padre». La Corte Costituzionale sulla questione del cognome si era già espressa nell’anno 2006, precisando che attribuire il solo cognome paterno al momento della nascita di un figlio era retaggio di una concezione “patriarcale” della famiglia e di una “tramontata” potestà maritale e che la norma doveva essere riformata poiché violava il principio della uguaglianza tra uomo e donna riconosciuto dalla nostra Costituzione. Successivamente, nell’anno 2016, vi fu un ulteriore intervento della Corte Costituzionale che dichiarava incostituzionale la norma che non consentiva ai genitori di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno in aggiunta a quello paterno.
Oggi, quindi, ad un figlio può essere attribuito il doppio cognome se i genitori concordano, ma ora la Corte deve pronunciarsi se ciò possa accadere anche in caso di mancato accordo tra i genitori. Secondo la Corte, l’attuale normativa di attribuzione del cognome viola alcuni principi costituzionali quali la tutela della identità personale, l’uguaglianza tra uomo e donna, il diritto al rispetto della vita privata ed il divieto di discriminazione. Nella ordinanza si evidenzia che vi è la necessità di introdurre diversi sistemi di determinazione del nome e che il legislatore è stato già sollecitato più volte ad intervenire in una disciplina organica della materia, ma del tutto inutilmente. Non si può – deduce tra l’altro la Corte – pensare che la prevalenza del cognome paterno giustifichi l’esigenza di salvaguardare l’unità della famiglia poiché tale unità si rafforza proprio dalla parità e solidarietà dei coniugi/genitori. Si attende la decisione che si porrebbe nell’ottica di un superamento della normativa legata a principi discriminanti del tutto irragionevoli; il legislatore dovrà poi intervenire operando un bilanciamento tra i diversi interessi coinvolti con l’auspicio che si preveda una modalità basata sulla eguaglianza e parità di genere. La scelta dovrà essere ponderata ed un modello potrebbe essere quello della Francia, ove è possibile assegnare ai figli il cognome di uno dei genitori, o quello di entrambi, secondo l’ordine scelto e con il limite di un cognome ciascuno.
Uno sguardo agli altri Paesi: in Spagna vige la regola del doppio cognome nell’ordine deciso dai genitori e, in caso di disaccordo, si attribuisce il cognome paterno (raggiunta la maggiore età il figlio può decidere di invertire l’ordine); in Svezia ed Austria vige il doppio cognome, ma in caso di disaccordo prevale il cognome materno; in Germania i genitori possono decidere quale cognome coniugale adottare ed assegnare alla prole ma se non vi è alcun cognome coniugale, ai figli viene assegnato il cognome di uno dei genitori su loro intesa e, in mancanza di accordo, il Tribunale della famiglia potrà richiedere ad uno dei genitori di scegliere il cognome. In Portogallo si permette ai figli di avere più cognomi con l’unico limite della lunghezza ( il nome completo non può essere più lungo di sei vocaboli). Nel Regno Unito i genitori sono del tutto liberi nella scelta: possono decidere per il cognome di entrambi, per l’uno o per l’altro, ed addirittura per uno “nuovo” diverso cioè da quello di ciascuno dei genitori.
*Avvocato familiarista e professore a contratto di Diritto di famiglia all’Università Luiss Guido Carli